Sovraindebitamento con dubbio sulla falcidiabilità dell’IVA
La normativa consente soltanto la dilazione, mentre il Tribunale di Pistoia non esclude una soddisfazione parziale
L’art. 7, comma 1 della L. 3/2012, applicabile all’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e al piano del consumatore, stabilisce che la proposta formulata dal debitore non fallibile – con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi – può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall’Organismo di composizione della crisi (OCC).
La norma precisa, tuttavia, che, in ogni caso, con riguardo
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