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FISCO

Con ammanchi allo scarico, accisa per irregolare circolazione dovuta nel Paese di destinazione

Il Tribunale dell’Ue applica la presunzione di cui all’art. 10 della Direttiva Accise 2008/118

/ Ettore SBANDI e Pier Paolo GHETTI

Sabato, 29 novembre 2025

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Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato e del luogo di avvenuta immissione in consumo, il Tribunale dell’Ue, con la decisione T-690/24, applica la presunzione di cui all’art. 10 della Direttiva Accise 2008/118, inquadrando l’irregolarità come avvenuta nello Stato di arrivo in una situazione nella quale prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l’ammanco di prodotti è stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti.

La decisione mostra una certa coerenza con la giurisprudenza in materia e al contempo si presenta particolarmente significativa per l’inquadramento della distinzione che sussiste tra le ipotesi di diversione del trasporto e quelle in cui, invece, il prodotto giunge a destino con ammanchi e carenze quantitative. Si tratta, a ben vedere, di una distinzione molto sottile, ma che deve essere affrontata con una logica e un approccio case by case poiché, spesso, diversioni ed ammanchi si inquadrano all’interno di fenomeni fraudolenti estremamente frastagliati.
Eppure, è questa una distinzione, forse l’unica, in grado di sollevare il mittente da ipotesi di responsabilizzazione che, nel regime di circolazione e nelle sue forme di irregolarità come definite dalla Direttiva Accise, assumono ormai e sempre più i tratti della responsabilità oggettiva, davvero difficili da sostenere sul piano sistematico.

In disparte ciò, il caso all’attenzione del Tribunale è tuttavia diverso e attiene a una ipotesi di spedizione intra Ue, dal Belgio all’Olanda, di due carichi di alcol etilico in regime sospensivo, relativamente ai quali il destinatario ha rilevato di aver ricevuto quantità inferiori rispetto a quelle indicate nei documenti amministrativi elettronici redatti al fine dell’applicazione del predetto regime di sospensione dall’accisa.

Relativamente a questi ammanchi, si è dunque posto il dubbio relativo al corretto inquadramento del regime soggettivo di responsabilità, ossia se essa competesse al Paese di spedizione o se, considerandosi concluso il trasporto, fosse invece riconducibile al perimetro di competenza del Paese di destinazione. In particolare, ci si chiede, in sostanza, se la rilevazione di un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti deve essere interpretato come un rilevamento di irregolarità effettuato durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa oppure come una situazione in cui i prodotti sottoposti ad accisa non sono giunti alla loro destinazione senza che alcuna irregolarità sia stata rilevata durate tale circolazione.

Sul piano tecnico, occorre comprende se l’art. 10 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118, replicato nel successivo, attuale recast, deve essere interpretato nel senso che le condizioni ivi formulate sono soddisfatte nel caso in cui i prodotti in regime di sospensione dall’accisa non siano arrivati, o non completamente, a destinazione e detto ammanco sia stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto, cosicché il rilevamento di un siffatto ammanco configura l’irregolarità e pertanto il potere impositivo spetta allo Stato membro di arrivo, oppure se deve essere considerato come irregolarità ai sensi dell’art. 10 paragrafo 4 della medesima direttiva, l’avvenimento precedente, rimasto sconosciuto, che ha determinato l’ammanco, cosicché il potere impositivo spetta allo Stato membro di spedizione.

Sul punto, il Tribunale osserva che occorre esaminare se il rilevamento di un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa effettuato durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente tali prodotti deve essere considerato come se intervenisse ancora durante una circolazione di tali prodotti, ai sensi dell’art. 10 paragrafo 2 della Direttiva 2008/118, o dopo la conclusione di tale circolazione.

A tal riguardo, i giudici partono da considerazioni molto nette, realizzando una sorta di scissione temporale incentrata anche sulle disposizioni dell’art. 20 par. 2 della Direttiva Accise, per cui la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa si conclude, nel caso di una circolazione tra depositi fiscali, nel momento in cui il destinatario prende in consegna tali prodotti, per arrivare a configurare, nel caso di specie, una irregolarità da circolazione, di competenza dello Stato membro di destinazione.

La presa in carico, dunque, potrebbe segnare, a determinate condizioni, il momento nel quale individuare le linee di confine per l’individuazione del soggetto obbligato e del luogo di avvenuta immissione in consumo, tra mittente e destinatario, da un lato, e Paese di partenza e Paese di arrivo, dall’altro.

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