Il liquidatore nella liquidazione controllata non è il professionista del debitore
Ai fini degli adempimenti fiscali e previdenziali, è semplice custode delle somme e non assume responsabilità per versamenti mancati o insufficienti
Con la sentenza n. 417 del 3 novembre 2025 il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura di una liquidazione controllata del sovraindebitato richiesta da un debitore persona fisica in proprio (segnatamente, un professionista), ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019, come da ultimo modificato dal DLgs. 136/2024.
La sentenza affronta alcune problematiche di non poco momento nel contesto delle procedure liquidatorie minori. Più nello specifico, i punti intorno ai quali ruota l’articolata parte motiva della pronuncia in esame attengono alla determinazione, da parte del Tribunale in composizione collegiale adito, della quota di reddito del ricorrente necessaria al mantenimento del proprio nucleo familiare, da non ricomprendere e, dunque, da escludere dalla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 comma 4 lett. b) del CCII.
Preliminarmente, ci si è soffermati sulla corretta determinazione, in linea generale, del reddito mensile netto effettivamente percepito dal debitore, allorché questi, professionista (come nella fattispecie in esame) o imprenditore minore, avesse optato per il regime fiscale di vantaggio, noto anche come regime forfetario. Ora, nel regime fiscale forfetario, a differenza del regime ordinario, il reddito imponibile viene calcolato applicando, al totale dei ricavi, una determinata percentuale – variabile a seconda del tipo di attività esercitata – denominata “coefficiente di redditività”, anziché sottraendo i costi sostenuti dai ricavi stessi. Di tal che, realizzandosi (o, comunque, potendosi realizzare), dunque, una sostanziale differenza o, meglio, un significativo scostamento tra il “reddito percepito ai soli fini fiscali” e quello “effettivamente realizzato ed incassato dal debitore”, occorre, ai fini della procedura liquidatoria, tener conto (solo) di quest’ultimo, il che comporta, pertanto, che il reddito mensile netto del debitore debba essere calcolato sottraendo, dal totale di ricavi, le spese di produzione del reddito, con puntuale distinzione, nell’ambito delle stesse, delle imposte e dei contributi previdenziali.
In secondo luogo, compresa la metodologia per la quantificazione esatta del reddito mensile netto, il Tribunale di Torino si è soffermato sulla determinazione della quota reddituale da escludersi dalla liquidazione, quota, all’interno della quale sono state enucleate, non soltanto le specifiche spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore istante, ma anche “i costi di produzione del reddito”, nel caso di specie “riferibili ai beni ad utilizzo promiscuo (spese di locazione dell’immobile e spese relative all’autovettura)”, nonché i costi relativi a imposte e contributi.
Con riferimento alla prima voce di costi, afferente ai costi di produzione del reddito, la sentenza de qua ha disposto che “[…] che il debitore venga autorizzato dal Giudice delegato, su specifica istanza del nominando Liquidatore, a trattenere direttamente (senza cioè rimetterla sul conto corrente della procedura) l’ulteriore quota di reddito necessaria per sostenere […]” gli stessi.
Quanto alla seconda voce, afferente ai costi relativi a imposte e contributi, la pronuncia, in una condivisibile ottica di “evitare che si ricada in una situazione di sovraindebitamento in corso di procedura, accumulando debiti tributari e previdenziali per il mancato accantonamento delle somme necessarie ai versamenti periodici di contributi e imposte”, ha stabilito quanto segue:
- che il debitore debba comunicare al nominando liquidatore, con periodicità concordata con il medesimo a seconda delle esigenze professionali del debitore e previa informativa al giudice delegato, le somme da accantonare per i pagamenti di imposte e contributi previdenziali;
- che il nominando liquidatore provveda ad accantonare dette somme, anche in caso di riparto a favore dei creditori;
- che, a presentazione della richiesta del debitore e in prossimità delle scadenze dei pagamenti dovuti, il nominando liquidatore, verificata la correttezza dei conteggi comunque elaborati dal debitore o da un suo professionista, chieda “autorizzazione al G.D. al prelievo e alla corresponsione al debitore delle somme necessarie, affinché quest’ultimo proceda personalmente ai versamenti ad Agenzia delle Entrate o all’ente previdenziale di riferimento”.
Tutto ciò, però, con la precisazione che “il Liquidatore è semplice custode delle somme e non è il professionista del debitore: pertanto non è obbligato alla conservazione e aggiornamento delle scritture contabili, a elaborare il calcolo dei contributi e delle imposte da versare, a segnalare al debitore le scadenze e non assume responsabilità per eventuali versamenti mancati ritardati o insufficienti”.
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