Ravvedimento degli intermediari solo entro novanta giorni
Tutte le novità e i termini nella circolare Eutekne professionisti di ottobre 2017
Gli intermediari abilitati, se trasmettono tardivamente le dichiarazioni in presenza di un incarico tempestivamente conferito, sono soggetti alla sanzione dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97, da 516 euro a 5.164 euro, dimezzata se la tardività nella trasmissione è contenuta nei trenta giorni (art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97).
Queste sanzioni sono proprie degli intermediari, e si aggiungono a quelle che possono essere irrogate al contribuente per effetto dell’omessa dichiarazione.
La natura tributaria delle violazioni in oggetto rende applicabile il ravvedimento operoso, ma ci sono dubbi sui termini entro cui esso deve avvenire.
Secondo l’interpretazione maggiormente plausibile, il ravvedimento potrebbe essere effettuato senza limitazioni temporali, con riduzione della sanzione ...
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