Nota spese necessaria nel processo tributario
Ma in caso di omissione il giudice può comunque liquidare le spese
Le spese sono liquidate con la sentenza generalmente sulla base della presentazione, da parte del difensore, della nota spese di cui all’art. 75 delle disposizioni attuative del c.p.c., applicabile al processo tributario grazie al richiamo alle norme del c.p.c. ex art. 1 comma 2 del DLgs. n. 546/1992.
Per quel che riguarda i tempi di presentazione della nota spese, il difensore al momento del passaggio in decisione dopo la discussione in pubblica udienza, o unitamente all’ultimo atto processuale depositato, la deve unire al fascicolo di parte (C.T. Reg. Lazio, 11 febbraio 1997 n. 8) ma questo non esclude che il deposito della nota spese possa essere procrastinabile sino al giorno della trattazione o della discussione orale, perché solo in tale momento si esaurisce la attività difensiva ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41