Dal 24 settembre CIGS «limitata» per crisi e riorganizzazione aziendale
Le sospensioni del lavoro verranno autorizzate nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva
Con riferimento ai trattamenti di integrazioni salariali straordinarie (CIGS), si ricorda che il prossimo 24 settembre diventerà operativa la disposizione indicata al comma 4 dell’art. 22 del DLgs. 148/2015, secondo cui per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
L’efficacia di tale misura, infatti, è stata procrastinata per volontà del comma 3 dell’art. 44 del predetto decreto attuativo del Jobs Act, il quale aveva stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in questione, avvenuta
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