Non sospende la polizza fideiussoria la mancata esecuzione del rimborso IVA
Lo afferma la Corte di Cassazione, ribadendo come la garanzia sui rimborsi anticipati IVA configuri obbligazione autonoma di garanzia
La polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dei rimborsi anticipati IVA costituisce un contratto autonomo di garanzia, e la mancata erogazione del rimborso da parte del Fisco non rappresenta una condizione sospensiva del contratto. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20657 di ieri.
Ai sensi dell’art. 38-bis del DPR 633/1972, per i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, l’Amministrazione finanziaria procede all’esecuzione previo rilascio da parte del richiedente di una garanzia prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di fideiussione rilasciata
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