In pendenza di sequestro estinguibili per confusione i crediti IRPEF e IRES
Secondo le Entrate l’amministratore giudiziario in quella fase cura il patrimonio per conto di un soggetto non individuato
Con la risoluzione n. 114 di ieri l’Agenzia delle Entrate si è occupata degli adempimenti fiscali in capo all’amministratore giudiziario relativamente a beni che siano stati oggetti di sequestro anticipato ai sensi dell’art. 22 del Codice delle leggi antimafia, con particolare riguardo ai crediti erariali che si estinguono per confusione.
Secondo l’Agenzia, è soggetto passivo d’imposta “colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati”. Ne consegue, in concreto, che il soggetto passivo d’imposta deve essere individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, o nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca definitiva o con la restituzione dei beni.
Secondo l’Agenzia ...
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