Interessi da ritardata iscrizione a ruolo sempre dovuti nella definizione
Qualche problema emerge per la cartella di pagamento, ma è opportuno un approccio prudente
In sede di autoliquidazione degli importi, quindi nel momento in cui si compila la domanda di definizione delle liti pendenti, è necessario versare interessi da ritardata iscrizione a ruolo aggiuntivi rispetto a quelli già contestati nell’atto.
L’art. 11 del DL 50/2017, al primo comma, parla infatti di “interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto”.
Diversi chiarimenti sono stati forniti con la circolare n. 22 dello scorso 28 luglio, ma non esauriscono, purtroppo, i dubbi in materia.
Rinviando alla Scheda di aggiornamento Eutekne 2017 per ogni approfondimento, dalla circolare emerge che:
- se si tratta ...
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