L’omessa comunicazione alle Autorità di vigilanza integra falso e ostacolo
Confiscabile per equivalente all’amministratore di una banca estranea al reato la provvista fornita a clienti per acquistare azioni dell’istituto di credito
Il concorso formale tra il reato di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 c.c.) e quello di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 2 c.c.) è configurabile anche a fronte di mere omesse comunicazioni, legittimando il ricorso alla confisca (e al sequestro) per equivalente, nei confronti dell’amministratore reo, dei beni della banca amministrata (terza estranea) utilizzati per commettere i reati.
Sono queste le principali indicazioni desumibili dalla sentenza n. 42778/2017 della Corte di Cassazione.
La decisione in commento riprende, innanzitutto, quanto stabilito dalla Cassazione n. 6884/2016. Secondo tale pronuncia, il delitto di cui all’art. 2638 comma 1 c.c. è reato di mera condotta ...
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