Riduzione ACE per titoli e valori mobiliari senza clausole di salvaguardia
Salvi soltanto i comportamenti difformi dalle disposizioni attuative, ma la norma primaria opera già dal 2016
Il DM 3 agosto 2017 ha revisionato le disposizioni di attuazione dell’ACE, regolando anche alcuni aspetti di norme di rango primario.
Tra tali norme, l’art. 5 comma 3 del nuovo DM provvede ad attuare l’art. 1 comma 6-bis del DL 201/2011 (introdotto dall’art. 1 comma 550 lett. d) della L. 232/2016), il quale prevede che la variazione in aumento del capitale proprio non abbia effetto sino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La norma intende garantire che il nuovo capitale, derivante da versamenti e conferimenti dei soci e/o dall’accantonamento di utili a riserva, non venga impiegato per investimenti ...
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