Frontalieri senza RW anche se risiedono oltre 20 km dalla Svizzera
Rilevano la residenza in Italia e il fatto che il lavoro sia prestato nello Stato estero in via continuativa. Restano fermi gli obblighi IVIE e IVAFE
Sono esonerati dalla disciplina sul monitoraggio fiscale i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Con la legge di conversione del DL 50/2017 (quindi da REDDITI 2017), l’esonero in argomento è stato esteso anche al coniuge ed ai familiari di primo grado dei soggetti frontalieri, qualora risultino cointestatari ovvero beneficiari di procure e deleghe sul conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dal lavoro ivi svolto.
In sintesi, quindi, vi sono due tipi di esonero:
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