Opposizione contro il precetto dinnanzi al giudice tributario
Le Sezioni Unite confermano l’orientamento formatosi in tema di omessa notifica della cartella di pagamento
In caso di opposizione al precetto per omessa notifica dell’ingiunzione fiscale, il ricorso andrà presentato dinnanzi alla Commissione tributaria.
È questo l’importante principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza n. 24965 depositata ieri.
La vicenda riguardava un contribuente che aveva eccepito la nullità dell’atto di precetto lamentando che non ci fosse un valido titolo sottostante. Infatti, l’ingiunzione fiscale era da ritenersi illegittima per difetto di notifica.
Sul punto, in giurisprudenza si era parecchio dibattuto con riguardo all’individuazione del giudice fornito di giurisdizione per le opposizioni in cui il contribuente era destinatario di un atto di pignoramento senza che avesse ricevuto in notifica la
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