Cessione della proprietà superficiaria della prima casa con dubbi
L’aliquota del 2% potrebbe applicarsi, ma il tenore letterale della Nota II-bis non include il diritto di superficie
Il trattamento impositivo applicabile, dal punto di vista dell’imposta di registro, all’atto di costituzione o cessione del diritto di superficie, è definito dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, che individua le aliquote applicabili agli atti di trasferimento immobiliare, tra i quali rientrano, come previsto dalla norma stessa, gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, che comprendono anche il diritto di superficie.
In linea di principio, quindi, potrebbe ipotizzarsi che tutte le aliquote (2%, 9%, 15%) individuate dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, nonché le agevolazioni per la piccola proprietà contadina possano applicarsi alla costituzione o cessione del diritto di superficie su immobili.
Tuttavia,
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