L’indirizzo del fornitore non pregiudica la detrazione IVA
Nella fattura l’indirizzo può non corrispondere al luogo in cui il soggetto esercita la sua attività economica
La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza di ieri, 15 novembre 2017, resa nelle cause riunite C-374/16 e C-375/16, ha sancito che non è possibile negare il diritto alla detrazione dell’IVA qualora il fornitore non abbia indicato nella fattura l’indirizzo del luogo in cui tale soggetto esercita la sua attività economica.
L’Amministrazione finanziaria tedesca, nelle cause riunite sopra indicate, aveva disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA esercitato da un soggetto passivo con riguardo a fatture ricevute da fornitori che avevano indicato nei documenti un indirizzo consistente in una semplice casella postale e presso il quale non era esercitata alcuna attività economica (nella prima causa, in particolare, l’indirizzo corrispondeva al luogo ove era effettivamente
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