Registri IVA elettronici senza stampa
Il Ddl. di conversione del DL 148/2017 prevede che la stampa sarà obbligatoria solo su richiesta degli organi di accertamento
I registri IVA delle vendite e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. È necessario, tuttavia, che, in caso di accessi, ispezioni o verifiche, gli stessi risultino sempre aggiornati e sia possibile procedere alla relativa stampa su richiesta degli organi procedenti.
La descritta semplificazione è prevista da una disposizione del maxiemendamento al Ddl. di conversione del DL 148/2017 (approvato il 16 novembre scorso al Senato e che ora dovrà essere esaminato dalla Camera) che, aggiungendo il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/94, introduce una deroga alla disposizione contenuta nel precedente comma 4-ter circa la tenuta dei
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