Compenso prededucibile per l’attività funzionale alla domanda di concordato
Per la Cassazione, l’ammissione al concordato dimostra la funzionalità delle attività svolte dal professionista
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 27694 depositata ieri, è tornata a pronunciarsi, nell’ipotesi di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare, sulla questione della collocazione in prededuzione dei crediti del professionista che assiste il debitore in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo.
Nel caso di specie, due professionisti avevano proposto opposizione ex art. 98 L. fall. per farsi riconoscere la prededuzione dei rispettivi crediti, vantati a titolo di compenso per l’opera svolta in favore di una società in vista della presentazione della domanda di concordato preventivo, in quanto ammessi allo stato passivo nel fallimento consecutivo solo con privilegio.
Il tribunale, però, aveva respinto le richieste,
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