L’estinzione del debito tributario resta condizione per il patteggiamento
In mancanza del pagamento integrale all’Erario viene annullata la sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Nell’ambito di un procedimento per un reato tributario, l’art. 13-bis comma 2 del DLgs. 74/2000 consente al reo di accedere al patteggiamento solo quando ricorra la circostanza attenuante dell’integrale pagamento del debito tributario, comprensivo delle sanzioni amministrative e degli interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è possibile anche nelle ipotesi di ravvedimento operoso; mentre restano salve le ipotesi in cui il pagamento integri la causa di non punibilità prevista dall’attuale art. 13 del DLgs. 74/2000.
Ciò significa che il pagamento di quanto dovuto all’Amministrazione finanziaria – laddove non integri di per sé una causa di non punibilità – è condizione ...
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