Licenziamento valido se non si assiste il figlio durante il congedo parentale
Per la Cassazione si configura un abuso per sviamento dalla funzione del diritto per il quale il congedo viene concesso
È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, durante il periodo di assenza concessogli per la fruizione dei congedi parentali ex art. 32 del DLgs. 151/2001, impiega la maggior parte del tempo non per stare con il figlio, bensì per svolgere altre attività, anche di carattere lavorativo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 509 pubblicata ieri, precisando che tale condotta rappresenta un abuso per sviamento dalla funzione del diritto potestativo garantito al padre lavoratore dall’art. 32, comma 1 lett. b) del citato Testo unico della maternità e paternità.
In termini generali, ricordiamo che tale norma, nella sua attuale formulazione – rivista in chiave Jobs Act dall’art. 7 del DLgs. 80/2015 – prevede che per ogni bambino, nei primi suoi 12 ...
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