I crediti derivanti dalla bancarotta sono prevalenti sui vincoli di destinazione
Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato non hanno efficacia rispetto ai crediti derivanti dalle pene pecuniarie
Non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato gli atti a titolo gratuito posti in essere dall’imputato successivamente al perfezionarsi della condotta illecita. Tale principio viene affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 1935 depositata ieri, nella quale vengono recepite interpretazioni che derivano sia dal diritto civile che dal diritto penale.
Nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta era, infatti, stato ordinato il sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. di un immobile in favore della curatela che si era costituita parte civile. Su tale immobile era, però, stato precedentemente costituito un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. Tale norma disciplina la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi ...
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