Obblighi antiriciclaggio anche per le società «ready-made»
È questa la lettura della Direttiva 2005/60/CE fornita dalla Corte di Giustizia Ue
Rientra tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio un soggetto la cui attività commerciale consista nel vendere società da esso stesso costituite, senza alcuna previa richiesta da parte di suoi clienti potenziali, al fine di essere vendute a tali clienti mediante la cessione delle quote che tale soggetto detiene nel capitale della società oggetto della vendita (c.d. società ready-made). La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza di ieri, relativa alla causa n. C-676/16, ha precisato che l’art. 2 § 1 punto 3 lett. c) della Direttiva 2005/60/CE (Terza Direttiva antiriciclaggio), in combinato disposto con l’art. 3 punto 7 lett. a) della stessa Direttiva, deve essere interpretato in tal senso.
La questione è sorta in relazione alla disciplina ceca costituente la trasposizione di ...
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