Anche dopo la risoluzione di diritto si può richiedere la caparra confirmatoria
Non deve, però, essere stato chiesto il risarcimento del danno
Il promissario acquirente di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, dopo aver inutilmente formulato, nei confronti del promittente venditore, diffida ad adempiere, ed aver instaurato il conseguente giudizio per l’accertamento dell’avvenuta risoluzione di diritto del contratto, può, ove non abbia contestualmente avanzato richiesta di risarcimento ex art. 1453 c.c., chiedere il semplice conseguimento del doppio della caparra a suo tempo versata, secondo la previsione dell’art. 1385 c.c., sul presupposto della risoluzione di diritto verificatasi ex art. 1454 c.c., senza invocare il risarcimento di un danno ulteriore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25623/2017, afferma questo principio, accogliendo il ricorso del promissario acquirente di un contratto ...
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