Il secondo licenziamento non estingue l’indennità sostitutiva di reintegra
Se l’ordine giudiziale di reintegrazione è già stato emesso, il diritto di opzione del lavoratore è esercitabile nel termine di decadenza previsto
Il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere l’indennità sostitutiva della reintegrazione è esercitabile fino alla scadenza del termine di decadenza previsto dalla legge, pari a 30 giorni da far decorrere, in alternativa, dalla data di ricevimento dell’invito del datore di lavoro a riprendere servizio ovvero di comunicazione del deposito della sentenza.
Esso non può, quindi, venire meno per effetto di un nuovo licenziamento intimato dal datore di lavoro in epoca successiva all’ordine giudiziale di reintegra, prima del decorso di tale termine. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2139 depositata ieri.
Nella specie, la lavoratrice aveva esercitato la facoltà di opzione per l’indennità monetaria in luogo della reintegrazione nel ...
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