Sacchetti di plastica ceduti con accessorietà IVA
Si applica l’aliquota propria del bene compravenduto
Le nuove disposizioni relative alla commercializzazione delle borse di plastica, introdotte dall’art. 9-bis del DL 91/2017 (modificativo del DLgs. 152/2006), stabiliscono il divieto di distribuzione a titolo gratuito delle borse stesse.
Il divieto riguarda tanto le borse in plastica biodegradabile-compostabile e quelle c.d. “riutilizzabili” (art. 226-bis comma 2 del DLgs. 152/2006), quanto le borse in plastica in materiale ultraleggero (art. 226-ter comma 5 del DLgs. 152/2006).
Viene inoltre previsto, dalle norme sopra richiamate, che il prezzo di vendita delle borse, per singola unità, deve risultare dallo scontrino fiscale o dalla fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati/imballati per il loro tramite.
Fatte queste premesse, è opportuno ...
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