Fusioni con disciplina antielusiva specifica per le perdite
L’art. 172 comma 7 del TUIR in materia di operazioni straordinarie prevale sulla disciplina ordinaria relativa al riporto delle perdite fiscali
In sede di fusione, le limitazioni al riporto delle perdite fiscali (nonché delle eccedenze degli interessi passivi indeducibili e di quelle ACE), previste dall’art. 172 comma 7 del TUIR, devono essere coordinate con la disciplina “generale” di cui all’art. 84 comma 3 del TUIR.
Quest’ultima disposizione, in relazione alle poste sopracitate, ne preclude il riporto qualora siano, congiuntamente, verificate le seguenti condizioni:
- la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo;
- la modifica dell’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica
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