Plusvalenze detassate anche nel concordato con continuità
Se la proposta prevede anche operazioni di vendita, la procedura è qualificabile come «con cessione dei beni»
L’art. 86 comma 5 del TUIR stabilisce, nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, che “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. L’applicazione della norma pone un dubbio interpretativo nel caso del concordato preventivo con continuità aziendale, disciplinato all’art. 186-bis del RD 267/1942, che contempla, tra l’altro, anche la vendita di beni, non funzionali alla prosecuzione dell’attività, suscettibili di generare plusvalenze, nonché la cessione o il conferimento dell’azienda in funzionamento.
Una parte della dottrina ha escluso la detassazione delle plusvalenze ...
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