Niente indennità di mobilità se il lavoro autonomo fa cessare lo stato di bisogno
Per i giudici di legittimità il venir meno dell’indennità è coerente con la ratio della normativa sugli ammortizzatori sociali
L’introduzione della NASpI in sostituzione dei vecchi ammortizzatori sociali ha colmato quei vuoti normativi che caratterizzavano i precedenti istituti. In particolare, la giurisprudenza ha dovuto, anche recentemente, confrontarsi con l’assenza di una previsione normativa nella L. 223/91 (legge sulla mobilità) che stabilisse il reddito massimo derivante da una attività di lavoro autonomo compatibile con il diritto all’erogazione dell’indennità.
Il nuovo ammortizzatore sociale, infatti, all’art. 10 del DLgs. 22/2015 prevede la compatibilità dello svolgimento di attività lavorativa autonoma con la conservazione del diritto alla NASpI – ridotta però all’80% – qualora il beneficiario ne ricavi un reddito “che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore
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