Il giudice penale non è vincolato all’accertamento con adesione
Il giudice di merito deve però indicare i concreti elementi di fatto che rendono più attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta
Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice non è vincolato, nella determinazione dell’imposta evasa, all’imposta risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Il procedimento penale in materia di reati tributari si configura, infatti, del tutto autonomo rispetto al processo e all’accertamento propri del diritto tributario. Tale affermazione si fonda su quanto previsto dall’art. 20 del DLgs. 74/2000 e viene ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7020 depositata ieri.
Il citato art. 20 ha, in realtà, natura processuale e stabilisce che il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per ...
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