Il giudice penale non è vincolato all’accertamento con adesione
Il giudice di merito deve però indicare i concreti elementi di fatto che rendono più attendibile l’iniziale quantificazione dell’imposta dovuta
Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice non è vincolato, nella determinazione dell’imposta evasa, all’imposta risultante a seguito dell’accertamento con adesione o del concordato
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