Plusvalenze con imponibilità variabile nel concordato preventivo
Nel reddito d’impresa è prevista la detassazione, mentre ai fini IRAP si applica la disciplina ordinaria
L’art. 86 comma 5 del TUIR stabilisce che “la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”. Il richiamo a questi ultimi due elementi dell’attivo patrimoniale sembra sottendere l’intento del legislatore di precisare che la detassazione delle plusvalenze riguarda anche la cessione dell’azienda, e non soltanto di singoli beni, operata in sede di concordato preventivo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, malgrado l’ambiguità della propria formulazione, questa disposizione del TUIR non si applica esclusivamente alle cessioni di beni ai creditori, ma a tutti i trasferimenti a terzi dei ...
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