Nelle operazioni a catena ai fini IVA la sostanza prevale sulla forma
Per determinare a quale cessione imputare il trasporto intracomunitario, occorre procedere a una valutazione globale di tutte le circostanze
Con la sentenza relativa alla causa C-628/16, la Corte di giustizia, in perfetta continuità con quanto precedentemente stabilito nelle cause C-21/16 e C-386/16, ha confermato che, a prescindere dalla situazione di fatto in cui avviene la transazione (quindi, anche in un contesto di frode), il trasporto dei beni è il driver indispensabile per individuare quale delle operazioni avvenute nell’ambito di cessioni a catena possa essere considerata un’operazione intracomunitaria ai fini IVA.
In tal senso, occorre ricordare che il minimo comun denominatore stabilito dalla Corte Ue in tutte le sentenze richiamate è che, in un contesto in cui sono previste due (o più) cessioni a fronte di un unico spostamento di beni da uno Stato membro a un altro, solo una di queste (quella alla quale risulterà
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