Remissione in bonis per la tardiva opzione della cedolare secca
La sanzione per la mancata opzione in costanza di contratto non è coordinata con quella prevista per la mancata opzione in sede di proroga
Il regime opzionale della “cedolare secca” introdotto dall’art. 3 del DLgs. 14 marzo 2011 prevede, limitatamente ai contratti abitativi ove sia il locatore che il conduttore siano persone fisiche al di fuori di un’attività imprenditoriale, l’applicazione di un’imposizione sostitutiva sul reddito fondiario nonché l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo.
Secondo quanto chiarito dal provvedimento n. 55394/2011, l’opzione per la cedolare secca può essere operata, oltre che in sede di prima registrazione del contratto o di sua proroga, anche alla scadenza delle annualità contrattuali successive alla prima, questo nel caso in cui, nella precedente annualità, non si sia già optato per il regime sostitutivo. Analogamente l’opzione,
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