Meno tempo per regolarizzare la prova tardiva dell’esportazione
Il termine per emettere nota di variazione in diminuzione si riduce con le nuove regole di detrazione IVA
Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA le cessioni con consegna in Italia dei beni al cliente extra Ue, a condizione che la merce sia trasportata/spedita, senza aver subìto lavorazioni, fuori dal territorio doganale dell’Ue, entro 90 giorni dalla consegna, “a cura del cessionario non residente o per suo conto”; in tale ambito rientrano le vendite con clausola EXW (Ex Works) o “franco fabbrica”.
Se il trasporto/spedizione al di fuori del territorio comunitario non avviene entro il prescritto termine di 90 giorni, l’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 prevede che si applichi una sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo, la quale non è dovuta se, entro i 30 giorni
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41