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FISCO

Meno tempo per regolarizzare la prova tardiva dell’esportazione

Il termine per emettere nota di variazione in diminuzione si riduce con le nuove regole di detrazione IVA

/ Andrea BONINO e Emanuele GRECO

Venerdì, 9 marzo 2018

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Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del DPR 633/72, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili ai fini IVA le cessioni con consegna in Italia dei beni al cliente extra Ue, a condizione che la merce sia trasportata/spedita, senza aver subìto lavorazioni, fuori dal territorio doganale dell’Ue, entro 90 giorni dalla consegna, “a cura del cessionario non residente o per suo conto”; in tale ambito rientrano le vendite con clausola EXW (Ex Works) o “franco fabbrica”.

Se il trasporto/spedizione al di fuori del territorio comunitario non avviene entro il prescritto termine di 90 giorni, l’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97 prevede che si applichi una sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo, la quale non è dovuta se, entro i 30 giorni

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