Mansioni promiscue da valutare nella loro unitarietà per l’inquadramento
Per la Cassazione, il dipendente che svolge compiti in sostituzione di un direttore destinato a lavorare fuori dall’azienda ha diritto al livello superiore
Ai fini dell’inquadramento nel corretto livello del CCNL ai sensi dell’art. 2103 c.c., le mansioni svolte dal dipendente devono essere valutate nella loro unitarietà, senza parcellizzare le singole attività che, isolatamente considerate, non farebbero emergere l’esatto valore qualitativo di una data posizione di lavoro.
Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6793/2018, relativa allo svolgimento di mansioni superiori.
Sono considerate mansioni superiori quelle caratterizzate da un più elevato contenuto professionale che, di conseguenza, appartengono a un livello superiore a quello nel quale è inquadrato il lavoratore. Le modalità di assegnazione di tali mansioni possono essere previste dal contratto collettivo o risultare da comportamenti concludenti, che esprimano
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