Le masse plurime guardano al titolo di acquisto
La rinuncia da parte di un erede non comporta la modifica del titolo di acquisto
Non si configurano masse plurime (la cui divisione va tassata separatamente ai fini dell’imposta di registro) nel caso in cui il coniuge ed i figli del defunto ricevano per successione una quota pari alla metà dei beni acquistati dal defunto, in vita, in comunione con la moglie, anche ove, poi, la moglie rinunci all’eredità del marito a favore dei figli.
Infatti, la cessione della quota da un erede agli altri non altera l’oggetto della comunione, determinando una mera modifica soggettiva, mentre la comunione è rimasta ancorata al titolo successorio. Lo chiarisce la Cassazione nella sentenza n. 7604 depositata ieri.
In particolare, la Corte, dopo aver ricordato la disciplina recata dall’art. 34 del DPR 131/86 con riferimento alla divisione di masse plurime, precisa che
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