Certificazioni Uniche tardive senza sanzioni per applicare la sostitutiva
Ritardo giustificato dall’esigenza di verificare il raggiungimento dell’obiettivo
La circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, fornisce importanti indicazioni sulle conseguenze che la disciplina della detassazione dei premi di risultato può avere in relazione all’adempimento della trasmissione delle Certificazioni Uniche (CU) all’Agenzia da parte del datore di lavoro sostituto d’imposta.
In particolare, l’art. 2 comma 2 del DM 25 marzo 2016 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, i previsti contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41