Contro il redditometro non è necessario l’estratto conto annuale
La prova contraria deve però riguardare la durata e il possesso dei fondi
Non è preclusiva all’accertamento sintetico la disponibilità di un patrimonio di ingente valore, ma il contribuente accertato può fornire la prova contraria attraverso idonea documentazione dimostrativa dell’entità e della durata del possesso di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, documentazione che può, ma non deve necessariamente, essere costituita dal rendiconto annuale della banca.
È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 5738/2018.
È ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte sulla vecchia disposizione dell’art. 38, comma 4 del DPR 600/1973 (previgente formulazione), per cui l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior ...
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