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Affitto d’azienda a rischio sottrazione fraudolenta

/ REDAZIONE

Giovedì, 5 aprile 2018

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La pronuncia della Cassazione n. 14607/2018 ha precisato che il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del DLgs. 74/2000) ha natura di reato di pericolo concreto; ciò perché il riferimento alla idoneità degli atti simulati o fraudolenti a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura esecutiva appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto.

Il reato, dunque, sussiste a prescindere dalla fondatezza della pretesa erariale e dagli esiti, eventualmente favorevoli per il contribuente, del contenzioso avente ad oggetto la pretesa erariale stessa.
Esso, in particolare, può configurarsi in capo all’amministratore di una società debitrice verso l’Erario che ne affitti l’azienda ad altra società, a se stesso riconducibile, con successivo trasferimento all’estero della prima società e cancellazione dal Registro delle imprese.

Non v’è dubbio, infatti, che l’impossibilità di aggredire direttamente il patrimonio della società, ormai trasferita all’estero, renda più difficoltosa l’azione recuperatoria, anche se esercitabile mediante pignoramento presso terzi del credito relativo ai canoni; soprattutto quando tale credito non sia in grado di soddisfare la pretesa erariale.

Il profitto confiscabile, anche nella forma per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non va individuato nell’ammontare del debito tributario rimasto inadempiuto, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all’Erario viene perseguita attraverso l’atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere. Tuttavia, l’eventualità che il debito tributario equivalga al valore dei beni sottratti non può essere esclusa; in tal caso può certamente sostenersi che il profitto consista anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario.

Per individuare il momento di consumazione del reato in questione, infine, può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della condotta finalizzata ad eludere le pretese del fisco (ovvero nella specie, al momento in cui è deliberato l’atto dispositivo dei beni aziendali).

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