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IMPRESA

Falso ideologico «prima» del falso in attestazioni

Per la Cassazione il commercialista, nella relazione al concordato preventivo che attesta la veridicità dei dati, svolge un servizio di pubblica necessità

/ Maurizio MEOLI

Giovedì, 19 aprile 2018

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Il commercialista che nella relazione correlata a una domanda di concordato preventivo, ex art. 161 comma 3 del RD 267/1942, attesti falsamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano realizza una condotta avente rilevanza penale anche se posta in essere anteriormente all’entrata in vigore della fattispecie di falso in attestazioni e relazioni, di cui all’art. 236-bis del RD 267/1942; deve, infatti, ritenersi integrata la fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all’art. 481 c.p.
A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 16759/2018.

Nel caso di specie, a un commercialista in possesso dei requisiti normativamente richiesti, che, nel novembre 2010, poneva in essere la condotta ...

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