Falso ideologico «prima» del falso in attestazioni
Per la Cassazione il commercialista, nella relazione al concordato preventivo che attesta la veridicità dei dati, svolge un servizio di pubblica necessità
Il commercialista che nella relazione correlata a una domanda di concordato preventivo, ex art. 161 comma 3 del RD 267/1942, attesti falsamente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano realizza una condotta avente rilevanza penale anche se posta in essere anteriormente all’entrata in vigore della fattispecie di falso in attestazioni e relazioni, di cui all’art. 236-bis del RD 267/1942; deve, infatti, ritenersi integrata la fattispecie di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all’art. 481 c.p.
A precisarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 16759/2018.
Nel caso di specie, a un commercialista in possesso dei requisiti normativamente richiesti, che, nel novembre 2010, poneva in essere la condotta ...
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