Ampliato il potere del giudice di compensare le spese
La qualità di lavoratore non può però consentire, di per sé sola, la deroga alla regola generale di condanna del soccombente a pagare le spese di lite
Da oggi, al momento della decisione della causa, il giudice, in caso di soccombenza totale di una parte, potrà compensare le spese di lite tra le parti (parzialmente o per intero) non più solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – oltre che in caso di soccombenza reciproca –, ma anche se sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77, depositata ieri.
In sostanza, il Giudice delle leggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2 c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche ...
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