Opponibile la trascrizione della domanda di esecuzione specifica del preliminare
Il curatore ha diritto a sciogliersi dal contratto se la domanda è respinta
L’art. 72 del RD 267/42 prevede una disciplina specifica relativamente agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti alla data della relativa dichiarazione di fallimento.
In particolare, qualora una delle parti di un contratto sia dichiarata fallita, senza essere stato ancora eseguito il contratto (anche in parte) da entrambi i soggetti, l’esecuzione dello stesso rimane sospesa fino a quando il curatore decide, dietro autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare nel contratto al posto dell’imprenditore fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, o di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto (art. 72 comma 1 del RD 267/42).
Tali disposizioni non trovano applicazione con riguardo ...
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