Dichiarazione IVA anche per gli eredi del soggetto passivo defunto
A seconda della data del decesso è possibile beneficiare della proroga di sei mesi della scadenza
L’art. 35-bis del DPR 633/72 contiene una disciplina particolare destinata agli eredi del soggetto passivo IVA.
La citata disposizione riguarda sia l’adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal soggetto deceduto, sia le operazioni effettuate dagli eredi dell’imprenditore anche ai fini della liquidazione dell’azienda.
Con riguardo al primo profilo, è previsto che gli eredi possano assolvere agli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal defunto entro sei mesi dalla sua morte, anziché entro le ordinarie scadenze, anche se, per tali operazioni, i relativi termini sono scaduti non oltre quattro mesi prima della data del decesso (art. 35-bis comma 1 del DPR 633/72). Gli obblighi sono quelli ordinariamente previsti dalla normativa IVA (es. fatturazione,
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