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Il Collegio sindacale comunica a CONSOB tutte le irregolarità

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 maggio 2018

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La sentenza della Cassazione n. 12110 depositata ieri ha precisato che la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149 comma 3 del DLgs. 58/1998, riguarda tutte le irregolarità che si riscontrino nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

La legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione.

L’assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera della norma, in cui il sostantivo “irregolarità” non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo, anche dall’evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB, la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative, rischiandosi di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull’andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.

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