Ricusabile il PM che giudica il contribuente in Commissione tributaria
Essendo una facoltà, però, la scelta spetta al difensore
Uno dei problemi che, in sede processuale, talvolta può emergere riguarda l’opportunità di presentare istanza di ricusazione di uno dei componenti della Commissione tributaria ai sensi degli artt. 6 del DLgs. 546/92 e 52 del codice di procedura civile.
La ricusazione può essere presentata solo quando, in presenza di una causa di astensione obbligatoria, il giudice non si è astenuto, ed è espressione di una facoltà della parte.
Il numero 4) dell’art. 51 del codice di procedura civile prevede come motivo di astensione obbligatoria la fattispecie in cui il giudice “ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
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