La dichiarazione di inizio attività rileva per il domicilio della notifica degli atti
È utilizzabile per la verifica anche nel caso di difformità con quello indicato in sede dichiarativa
L’indicazione, nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, di un domicilio fiscale diverso da quello di residenza anagrafica, o da quello risultante dall’ultima dichiarazione annuale presentata, costituisce un elemento rilevante di cui il giudice tributario deve tenere conto ai fini della valutazione dell’elezione di domicilio per la notifica degli avvisi di accertamento. È questa l’importante indicazione desumibile dalla recente ordinanza n. 14280 della Suprema Corte.
Si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73, ai fini delle imposte sui redditi, ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato; in particolare, le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte.
È facoltà del ...