Le spese di ricerca capitalizzate fino al 2015 si deducono in dichiarazione
Continua a trovare applicazione il previgente regime fiscale
A decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, i costi per la ricerca di base sono costi di periodo, da addebitare a Conto economico nell’esercizio di sostenimento, mentre i costi di sviluppo, tra cui rientrano i costi “per l’applicazione della ricerca di base”, possono essere compresi tra gli oneri pluriennali (voce B.I.2), a ricorrere delle condizioni per la capitalizzazione previsti dall’art. 2426 comma 1 n. 5 c.c. e dal documento OIC 24. Laddove tali condizioni non siano rispettate, i costi di sviluppo devono essere addebitati a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.
A fronte delle nuove modalità di rilevazione contabile (DLgs. 139/2015), l’art. 13-bis del DL 244/2016 convertito ha modificato ...
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