Minimi e forfetari alla prova della ricezione di fatture elettroniche
L’obbligo di conservazione elettronica potrebbe risultare sproporzionato rispetto all’obiettivo per il quale l’Italia ha ottenuto la misura di deroga
L’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2018 (salvo proroghe) per le cessioni di carburante e i subappalti pubblici e dal 1° gennaio 2019 per la generalità delle operazioni, non si applica ai soggetti passivi che beneficiano di regimi IVA destinati alle piccole imprese come il regime di vantaggio o il regime forfetario.
Lo dispone l’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2018. Ciò è conforme con la decisione n. 593/2018 del Consiglio dell’Unione europea con la quale l’Italia è stata autorizzata ad introdurre uno specifico obbligo di emissione e accettazione delle fatture in formato elettronico, in deroga alla direttiva 2006/112/CE che disciplina l’IVA.
Stando alla lettera della norma, nonché agli ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41