Nuovi confini tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta
La Cassazione rivede i propri orientamenti alla luce delle indicazioni della Corte Costituzionale
Il rapporto tra appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e “distrazione” (una volta dichiarato il fallimento) degli stessi beni, con integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/1942, ha trovato differenti soluzioni nella giurisprudenza di legittimità, alla luce del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto ex art. 649 c.p.p.
Per la prima, e più risalente, ricostruzione (Cass. n. 10472/1997), un giudizio, celebrato e comunque concluso, per appropriazione indebita non sarebbe di ostacolo – una volta intervenuto il fallimento – alla celebrazione di altro giudizio per bancarotta fraudolenta per distrazione, essendosi in presenza di un concorso formale di reati. E, quindi, all’unicità
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