Resta senza compensi il sindaco inadempiente
La Cassazione, con la pronuncia n. 15424/2018, ha ribadito che il dovere di vigilanza imposto ai sindaci di spa, ex art. 2403 c.c., non è limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo formale, ma si estende anche al potere-dovere di adottare tutti i comportamenti sostitutivi atti a porre rimedio alle irregolarità riscontrate, ivi comprese – in relazione alle specifiche situazioni – la tempestiva denuncia dei fatti al Tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. al fine di ottenere un controllo giudiziario della correttezza della gestione, o anche il promovimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (cfr. Cass. n. 13517/2014).
Dall’accertata grave inottemperanza a tali doveri consegue la legittimità del rigetto – sulla base dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. – della pretesa del sindaco di essere ammesso al passivo del fallimento della società per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento del relativo incarico.
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