In caso di scissione ACE ripartita in proporzione ai patrimoni netti contabili
Effetti fiscali retrodatabili solo per scissioni totali a favore di beneficiare preesistenti aventi periodo d’imposta coincidente con quello della scissa
L’implementazione di una operazione di scissione implica la ripartizione, tra le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, la scissa, della “base ACE” esistente alla data di efficacia della scissione, nonché delle eventuali “eccedenze ACE” esistenti alla medesima data.
Già con riguardo alla disciplina della Dual Income Tax (in acronimo “DIT”), l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che, in caso di scissione, la variazione del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione doveva intendersi ripartita tra la stessa società scissa (in caso di scissione parziale) e le società beneficiarie in base al criterio di cui all’art. 173 comma 4 del TUIR, ossia in base alle quote di patrimonio netto rimaste alla scissa e
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