Floricoltura e vivaismo fra le attività agricole se la coltivazione è nel vivaio
Nel settore del floro-vivaismo è frequente lo svolgimento contestuale di attività commerciali e agricole
La floricoltura e il vivaismo sono considerate attività agricole, produttive quindi di reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del TUIR, se le piante e i fiori vengono effettivamente coltivati e prodotti nel vivaio e non semplicemente commercializzati.
In particolare, la R.M. 7 febbraio 81 n. 9/2810 ha precisato che:
- per la floricoltura e le attività vivaistiche: vanno ricondotte tra le attività di coltivazione quelle di floricoltura che si estrinsecano nell’ambito dell’esercizio di veri e propri vivai e nel collocamento delle piante sui fondi degli acquirenti;
- per le attività di manutenzione periodica delle piante vendute e di manutenzione di parchi pubblici e privati come giardiniere: devono essere considerate di natura commerciale, in quanto estranee all’attività vivaistica
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